Si può condizionare il commercio internazionale al rispetto dei diritti?
Innovazione e mercato
Periodicamente, in Italia e altrove, riemergono nelle dichiarazioni di politici di varia provenienza suggerimenti tesi a collegare commercio e diritti umani. In particolare, a condizionare il commercio con un paese al rispetto da parte di questo dei diritti umani. Il fatto che queste sollecitazioni emergano anche in ambienti politici tradizionalmente pro free-trade e non protezionisti ci ha spinto a cercare di inquadrare meglio la questione al fine di evitare fraintendimenti e degenerazioni.
Partiamo col dire che l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), ha sempre affrontato la questione con molta riluttanza. I principi base dietro il GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) e poi il WTO sono quelli ricardiani classici: lo scambio di beni tra paesi beneficia entrambi perché ognuno si specializzerà nel prodotto che riesce a fare meglio e a costi più competitivi; questo alla lunga genera vantaggi anche per i consumatori che non sono costretti a sovvenzionare, pagando alti prezzi, industrie inefficienti o fuori mercato. Questi principi sono validi ancora oggi. Per raggiungere questo fine, il WTO tra l'altro proibisce trattamenti discriminatori verso un particolare paese attraverso la most favoured nation clause (MFN).
Se gli accordi del WTO sono diretti da un lato a facilitare lo scambio dei beni attraverso il divieto di misure protezionistiche o discriminatorie, dall'altro regolamentano lo scambio di beni (e di servizi) per evitare che la competitività di un paese su un particolare prodotto sia il risultato per esempio di sussidi statali elargiti a un'azienda o di dumping. Come organizzazione che si occupa di promuovere e regolamentare lo scambio di beni e servizi, sono quindi i comportamenti dei paesi nel campo della politica industriale e politica economica che finiscono sotto i riflettori del WTO, e non quelli nell'ambito dei diritti umani.
Ciò detto, il vecchio GATT, che è parte degli accordi del WTO, consente di derogare alla MFN e quindi discriminare un paese se ciò avviene in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite. Alcuni esempi storici sono le sanzioni economiche contro l'Iraq, la Somalia e la Sierra Leone. Non sono invece ammissibili, almeno in teoria, comportamenti discriminatori a fronte di sanzioni unilateralmente imposte da un paese. Di fatto, nessuno di questi casi è stato portato davanti ad un tribunale del WTO, ma almeno in teoria questo potrebbe avvenire, in quanto violano il principio di non discriminazione: se il motivo per cui vengono adottate sanzioni commerciali verso un paese è perché esso viola alcuni diritti umani (per esempio, la libertà di religione o i diritti politici dei cittadini) allora le stesse misure dovrebbero applicarsi a qualunque paese violi questi diritti. Storicamente, non è mai stato così.
Altre deviazioni dalle regole del WTO sono consentite nel caso in cui debbano essere perseguiti alcuni specifici "interessi pubblici", per esempio la protezione della vita o della salute umana, il divieto di beni prodotti in condizioni di semi-schiavitù o di detenzione, la protezione della "morale pubblica" (un tipico esempio è il divieto di ingresso di materiale pornografico che si applica in vari paesi). Queste misure però devono sempre essere limitate a specifici casi e non devono trasformarsi in una restrizione al commercio internazionale o in una generale discriminazione verso un determinato paese.
È difficile immaginare un'evoluzione del WTO che vada oltre queste eccezioni limitate: la materia è frutto di un aspro scontro tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo che temono ovviamente un abuso di tali misure ai loro danni, magari per proteggere le industrie dei paesi sviluppati. D'altro canto, gli stessi paesi in via di sviluppo ritengono una violazione dei diritti umani l'accordo TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) che protegge ad esempio la proprietà intellettuale delle case farmaceutiche con pesanti conseguenze sul costo dei medicinali. Chiedere quindi al WTO di occuparsi di diritti umani più del limitatissimo ambito in cui già lo fa aprirebbe la proverbiale "can of worms", poiché la stessa definizione dei diritti di cui dovrebbe occuparsi è incerta. Dovrebbe limitarsi ai diritti riconosciuti dalla Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo? Oppure andare oltre ed incorporare per esempio le varie convenzioni ILO (International Labour Organization) sul lavoro? E come la mettiamo con i paesi che non hanno sottoscritto tutte le convenzioni? Ed è giusto focalizzarsi solo sui diritti sociali culturali ed economici o bisogna andare oltre ed includere anche quelli politici? Non c'è accordo unanime su questo né probabilmente ci sarà mai tra i paesi che fanno parte del WTO.
L'Unione Europea e soprattutto gli USA si sono mossi quindi indipendentemente. Guardando a casa nostra, l'Unione Europea in particolare ha adottato da molti anni il modello GSP (Generalized System of Preference) attraverso il quale firma accordi con alcuni paesi che, a fronte di ulteriori concessioni commerciali, si impegnano anche a fare riforme in materia di diritti dei lavoratori o diritti umani, ma anche magari a combattere il traffico di droga, ecc. È il caso per esempio degli accordi con il Pakistan, con il Bangladesh, con lo Sri Lanka (uno dei pochi casi peraltro in cui a un deterioramento della situazione nel paese durante la repressione verso i Tamil l'UE ha fatto seguire una sospensione del trattamento preferenziale, con considerevole danno economico per un paese già povero) o con l'India. Va notato che si tratta appunto di "regimi preferenziali" con i quali l'UE ha dato a quei paesi maggiori concessioni in termini di dazi, accesso al mercato, ecc. in aggiunta a quelle già previste dal WTO. Per inciso, accordi migliorativi che si applicano solo ad alcuni paesi sono consentiti dalla cosiddetta Enabling Clause del WTO ma con criteri ben precisi: soprattutto, le condizioni preferenziali devono essere estese anche ad altri paesi che si trovino nelle stesse condizioni di quelli che beneficiano già del regime GSP e ne facciano richiesta. Il WTO, investito della questione, ha anche ritenuto accettabili le ulteriori condizioni imposte dall'UE, purché appunto siano identiche o comparabili per ciascun paese aderente agli accordi.
Detto questo, gli esperti sono divisi nel valutare l'impatto che il sistema GSP ha avuto sul miglioramento del rispetto dei diritti umani nei paesi interessati. Ciò che sembra indubbio è l'elevato valore economico assunto da questi accordi per i paesi interessati e il contributo che hanno dato allo sviluppo del commercio estero e quindi alla crescita economica degli stessi. Diventa difficile stabilire quindi se quei miglioramenti (peraltro modesti) che ci sono stati sul fronte dei diritti in quei paesi siano dovuti all'aumento del benessere, come quasi sempre accade, o ai condizionamenti degli accordi raggiunti con l'UE.
E allora? È giusto o meno condizionare il commercio con un paese al rispetto dei diritti umani da parte di questo? Ovvero, per inquadrare anche meglio la questione, è giusto adottare misure penalizzanti di carattere commerciale per cercare di far rispettare non tanto le regole del WTO, ma convenzioni internazionali su altre materie, dai diritti sociali ed economici e culturali ai diritti civili?
La risposta è un "ni". Da un punto di vista meramente teorico, le due materie dovrebbero essere separate anche perché gli enti sovranazionali che regolano il commercio di beni e servizi non possono essere investiti di questioni che possono riguardare per esempio il sistema politico di un paese o la religione professata dai suoi cittadini. È anche vero però che le convenzioni internazionali sui diritti umani non hanno strumenti adeguati per garantire il rispetto di tali norme (tranne appunto nei casi estremi ed ormai sempre più rari in cui il Consiglio di Sicurezza ONU decide di agire) e la tentazione di usare la pressione commerciale diventa forte. Il problema è che storicamente è stata tanto più forte quanto meno il paese colpito era presente nei flussi commerciali internazionali e quanto meno esportava beni essenziali per i paesi "ricchi". Per fare un esempio, se il problema sono i diritti delle donne e dei gay, perché non sanzionare anche l'Arabia Saudita? La risposta è ovvia.
Da un punto di vista pratico, poi, ci sono stati casi in cui sanzioni commerciali ed economiche non hanno avuto alcun effetto sulla situazione di un paese. Anzi, i danni economici subiti hanno a volte consentito all'autocrate di turno di accrescere il consenso attraverso la scusa del complotto straniero ai danni del paese. Detto questo, dovrebbe essere consentito per esempio impedire l'esportazione di prodotti che possono essere utilizzati per tortura o repressione negli stati di polizia. L'UE ha questi divieti in essere, anche per la vendita di armi, ma di nuovo non sono generalizzati e sono selettivi a seconda del paese.
Infine, la libertà degli scambi aiuta certamente il diffondersi dei diritti umani perché impone, perlomeno nei rapporti internazionali, il rispetto di leggi e trattati, l’esistenza di tribunali e il contatto con sistemi politici ed economici più progrediti.
Per concludere quindi, dire "non si commercia con chi viola i diritti umani" è un'affermazione generica che non tiene conto della complessità della materia e delle regole che ci siamo dati trent'anni fa proprio per evitare l'abuso di misure ostative del commercio per motivi politici o protezionistici. Come diceva Disraeli, non esistono soluzioni facili per problemi difficili.