AI grande

Il 23 aprile scorso il consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge volto ad introdurre disposizioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA). Nel provvedimento, composto da 26 articoli, si stabiliscono i principi e le finalità per la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione e l’applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale.

Con l’articolo 1, si promuove un uso corretto, trasparente e responsabile dell'IA, assicurando che essa sia centrata sull'uomo e vigilando sui rischi economici, sociali e sull'incidenza della stessa sui diritti fondamentali. Il provvedimento inoltre inquadra i molteplici ambiti di applicazione dell’IA, sottolineando l’importanza dell’informazione e della riservatezza dei dati personali, senza trascurare la tutela dei minori che per accedervi dovranno ottenere il consenso dei genitori.

Anche la pubblica amministrazione potrà avvalersi dell’IA. In particolare nel testo (articoli 8 e 9) si dispone che in ambito sanitario potrà essere utilizzata per migliorare il funzionamento del sistema evidenziando, al contempo, la necessità di una rigida tutela dei dati personali trattati.

L’IA può altresì essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro e la produttività (articoli 10 e 11), rispettando la dignità e la privacy dei lavoratori che dovranno essere informanti sull'uso della stessa.

All’articolo 12 del disegno di legge si disciplina l’applicazione nelle professioni intellettuali. Ambito nel quale è consentito l’utilizzo esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all’attività professionale. La prevalenza del lavoro intellettuale, oggetto della prestazione d’opera, resta ad appannaggio esclusivo del professionista. In altre parole, l'IA deve essere uno strumento ausiliario che facilita e migliora il lavoro del professionista, ma non lo rimpiazza.

L'obiettivo di questa disposizione è chiaro, preservare il valore del lavoro umano nel contesto delle professioni intellettuali, garantendo che l'intelligenza artificiale non eroda il ruolo centrale dei professionisti. Si tratta di una valutazione equilibrata volta a evidenziare l'efficienza e la capacità di analisi dell’IA, senza compromettere la qualità e l'integrità delle prestazioni professionali che richiedono giudizio critico e competenze specialistiche.

Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista, dovranno essere comunicate al soggetto destinatario della prestazione, in modo chiaro, semplice ed esaustivo, assicurando che i clienti comprendano come l'IA viene impiegata nel processo e quali sono le sue implicazioni.

Nel provvedimento è altresì previsto l’impiego dell’IA nell'attività giudiziaria. Il ministero della giustizia è deputato a disciplinarne l’utilizzo per organizzare e semplificare il lavoro, senza influire sulle decisioni giuridiche, che restano prerogativa del magistrato.

L’articolo 15 della proposta dispone una modifica del codice di procedura civile per includere cause riguardanti il funzionamento dei sistemi di IA. Tali modifiche sollevano interrogativi sulle implicazioni pratiche nella gestione delle controversie che coinvolgono tecnologie complesse e in continua evoluzione.

Nei successivi articoli 23 e 24 si affronta la tutela dei diritti d'autore e la trasparenza nell'uso dell'IA. Le disposizioni mirano a identificare chiaramente i contenuti prodotti o alterati da sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che gli utenti siano consapevoli della loro natura artificiale. Tuttavia, ciò solleva preoccupazioni sull'effettivo sviluppo di tali regolamentazioni e sulla possibilità difficoltà di identificazione dei contenuti generati dall'IA.

Da ultimo, l’articolo 25 introduce sanzioni penali per l'uso improprio dell'IA, inclusi crimini come la diffusione di contenuti falsificati o l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale per commettere reati. Questo solleva questioni sull'equità delle sanzioni e sulla necessità di garantire che le leggi non limitino indebitamente l'innovazione tecnologica.