androne grande

Con la sentenza n. 193 del 2025, la Corte costituzionale torna ad occuparsi dell’ambito applicativo dell’art. 624-bis c.p., concernente il furto in abitazione, ribadendo un principio ormai consolidato: le parti comuni dell’edificio condominiale rientrano nel perimetro della “privata dimora” ai fini della tutela penale rafforzata.
La vicenda oggetto del giudizio riguarda l’impossessamento di una scatola contenente anticaglie, del valore complessivo di 500 euro, temporaneamente collocata nell’androne condominiale. Il Tribunale di Firenze dubitava della ragionevolezza dell’applicazione dell’art. 624-bis c.p. a condotte consumate in spazi attraversati da una pluralità eterogenea di soggetti – quali postali, tecnici, visitatori – in virtù del consenso, anche solo implicito, dei condomini.
La Corte costituzionale, sul punto, afferma in modo inequivoco che tale inclusione è conforme ai parametri costituzionali.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte osserva che la nozione penalistica di “pertinenza della privata dimora” non coincide con quella civilistica, dovendo privilegiarsi il criterio funzionale: ciò che rileva è la strumentalità del luogo allo svolgimento della vita domestica, non l’uso esclusivo. E l’androne condominiale – spazio che assicura accesso, protezione e collegamento alle singole unità abitative – assolve pienamente tale funzione.
La Corte sottolinea che l’accesso a tali spazi non è libero, ma subordinato al consenso, anche tacito, dei condòmini; essi, pertanto, presentano i connotati essenziali del luogo di privata dimora: non apertura al pubblico e non accessibilità indiscriminata.
In altri termini, la protezione del domicilio non si esaurisce nello spazio dell’unità abitativa, ma si estende agli ambienti che rendono possibile l’esercizio della vita privata, configurandone una naturale proiezione.
Il giudice rimettente proponeva altresì, in via subordinata, l’introduzione – a opera della Corte – di una circostanza attenuante analoga a quella già riconosciuta per rapina ed estorsione. Tale opzione avrebbe consentito di graduare la risposta sanzionatoria in presenza di fatti connotati da un disvalore ridotto, come quello oggetto del giudizio.
La Corte, tuttavia, respinge la censura, chiarendo che la struttura del reato di furto in abitazione non si presta a una modulazione sanzionatoria fondata su un criterio di “lieve entità”, poiché la condotta tipica presenta connotazioni definite e non elastiche.
Di conseguenza:
•⁠ ⁠l’affermazione del giudice rimettente secondo cui sarebbe configurabile una “intrusione attenuata” nel domicilio viene espressamente esclusa, poiché – rileva la Corte sulla scorta della propria giurisprudenza (sent. n. 117/2021) –
“la lesione del domicilio, quale spazio della persona, non è suscettibile di graduazioni: esso o è violato, o non lo è”.
•⁠ ⁠La Corte chiarisce inoltre che la fattispecie di rapina e quella di estorsione non sono comparabili con il furto in abitazione: nei primi due reati, infatti, la componente oggettiva rappresentata da “violenza o minaccia” presenta una latitudine applicativa idonea a ricomprendere condotte di grado offensivo molto diverso, mentre nel furto in abitazione tale variabilità non sussiste i delitti di rapina ed estorsione presentano un elemento strutturale (‘violenza o minaccia’) connotato da un’ampia variabilità, idonea a ricomprendere condotte eterogenee per gravità e modalità esecutive.
Quanto alla discrezionalità legislativa nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte ribadisce che il legislatore, nel ritenere particolarmente grave la condotta di chi si introduce in altrui privata dimora per commettere un furto, ha operato una valutazione non irragionevole, fondata sull’ordinaria pericolosità di tale condotta e sulle ripercussioni che essa produce sulla dimensione di sicurezza dei consociati.
La Corte costituzionale conclude, pertanto, che:
•⁠ ⁠l’applicazione dell’art. 624-bis c.p. anche alle parti comuni dell’edificio condominiale è costituzionalmente legittima;
•⁠ ⁠l’assenza di una attenuante ad effetto speciale per i fatti di lieve entità non determina violazione degli artt. 3, 25 e 27 della costituzione.
L’androne condominiale – lungi dall’essere un mero luogo di transito – è parte integrante della “casa” nella sua accezione costituzionale, in quanto luogo che coopera alla protezione e alla realizzazione della vita privata dei condomini.
Per tale ragione, la Corte riconosce che l’art. 624-bis c.p. tutela in modo coerente la dimensione personalistica del domicilio e dichiara non fondate entrambe le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze.