L’imputabilità dei minori, i maranza di strada e quelli della politica
Diritto e libertà

Il disegno di legge «Modifiche in materia di imputabilità del minore» è stato approvato dal Consiglio dei ministri n. 182 del 23 luglio 2026.
Come al solito, non si dispone ancora del testo ufficiale – un’abitudine consolidata e istituzionalmente intollerabile: i comunicati di Palazzo Chigi sulle sedute del Cdm mancano regolarmente degli allegati legislativi – ma circola una bozza ufficiosa – si usa così per sondare la reazione dell’opinione pubblica e prendere le eventuali contromisure: altra abitudine ignobile, oltre che illegittima – che consente in ogni caso di ricostruire il cosa e il come della manovra legislativa del Governo.
Il disegno di legge non stabilisce ovviamente il principio dell’imputabilità dei minori con più di 14 anni, che già esiste, ma i meccanismi per il suo accertamento. Oggi va dimostrata la capacità di intendere e volere del minore al momento del fatto, dopo la modifica introdotta questa capacità sarebbe presunta fino a prova contraria.
All’articolo 98 comma 1 del codice penale sarebbe infatti aggiunto in fine il seguente periodo: “Nei casi di cui al primo periodo [cioè la commissione di un reato da un minore con più di 14 anni] la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria”.
A questo si aggiunge una novella dell’articolo 9 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” che disciplina gli accertamenti sulla personalità del minorenne.
Con questa si stabilisce che il pubblico ministero e il giudice non debbano più, ma possano – se garba loro, se ne hanno voglia e tempo, se non hanno meglio da fare? – acquisire elementi circa l’imputabilità di un minore, ma senza più riferimento alle sue “condizioni e risorse personali, familiari, sociali e ambientali” – e allora in base a che cosa? – e con questo giochetto di parole l’esecutivo pensa di ostruire la fantomatica exit strategy dalla responsabilità penale che avrebbe alimentato l’emergenza “maranza”, cioè la diffusione di baby gang dedite a reati sempre più gravi e sanguinosi.
Al di là di ogni altra considerazione circa le intenzioni del Governo – considerare perduto e preventivamente destinato alla Cayenna un quattordici-quindicenne è la garanzia di allevare un delinquente con almeno sei decenni di carriera criminale davanti – l’iniziativa dell'esecutivo manca del presupposto logico e fattuale per un intervento così orgogliosamente sbandierato come risolutivo.
I non luogo a procedere pronunciati dai Gup e i proscioglimenti decisi dai tribunali per incapacità e dunque non imputabilità dei minorenni con più di 14 anni sono poche decine ogni anno, a fronte di circa quarantamila procedimenti penali iscritti davanti alla giustizia minorile. Peraltro, anche invertendo l'onere della prova le non imputabilità non si ridurranno di molto, in quanto fondate su presupposti oggettivi.
Come ha denunciato l'Unione delle Camere Penali questa proposta è il "sintomo di una preoccupante regressione culturale", che "incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile, storicamente costruita sulla consapevolezza che l’adolescenza è una fase caratterizzata da una personalità in formazione e da una maturazione non ancora compiuta".
Quindi, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando non dei maranza delle strade, ma di quelli dei palazzi della politica, che non vanno troppo per il sottile per dimostrare chi comanda e inventano, alla stregua dei primi, pretesti falsi per giustificare la legittimità dei propri abusi.
I maranza di strada sono un serissimo problema criminale, ma quelli della politica, di via Arenula, di Palazzo Chigi, di Montecitorio e di Palazzo Madama sono un problema civile altrettanto grave, vista l'abitudine di trasformare il codice penale in una discarica di volantini elettorali law and order per inseguire i nostalgici dell’eterno fascismo italiano e del disprezzo per qualunque principio di diritto e senso di verità.






