giustizia toghe grande

I sostenitori del No al referendum costituzionale ad interventi alterni e ad alterni comizi oscillano tra due opposte previsioni funeste: da una parte la minaccia di un indebolimento del “potere” giudiziario, dall'altra quella del suo indebito e eccessivo rafforzamento, soprattutto pensando a come sarebbe apparentemente ridisegnato il ruolo dei magistrati inquirenti, cioè l’accusa.

Da quale elemento puntuale e di fatto questi alterni allarmi sarebbero giustificati ed alimentati non sarebbe dato sapere, salvo un generico ammonimento sulle intenzioni del potere politico. Ma, parafrasando il poeta, loro suonan le loro trombe e noi suoniamo le nostre campane.

Nei fatti con lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura non solo non vi è alcuna minaccia alla indipendenza ed autonomia dell’ordine – e non: del potere – giudiziario, bensì un suo sostanziale rafforzamento. A differenza degli altri poteri, come quello esecutivo e quello legislativo, che hanno come scopo di perseguire obiettivi politici, non è dato discorrere di un indirizzo politico della magistratura complessivamente intesa, tanto che già il barone di Montesquieu la definiva un potere “invisibile e nullo”.

Si è detto “complessivamente intesa”, il che chiarisce anche il perché sia del tutto fuori luogo l’altra grande lagnanza dei sostenitori del No, ovvero lo sradicamento del pluralismo cultural-politico (sic!) di un organo costituzionale a causa del sorteggio per la individuazione dei suoi futuri componenti. In realtà, più che di potere han ragione i costituzionalisti a chiamare quello giudiziario un ordine. E questo, si badi, non perché l’ordine sia un qualcosa di inferiore o degradato rispetto ai poteri del tanto famoso, quanto fallace, trittico del sopra citato barone.

Ma perché quello giudiziario è, tecnicamente e doverosamente, un potere diffuso: ciascun giudice è investito del potere di interpretare e applicare la legge quando questo gli venga richiesto secondo le regole di rito previste da quei sistemi che si soglion chiamare codici di procedura. Ed in questa elevatissima attività giurisdizionale, tanto elevata che lo spesso invocato a sproposito Piero Calamandrei andava dicendo che il Giudice, quanto entra in udienza ha solo la legge sopra di lui, quel Giudice - come ogni soggetto impegnato in una attività conoscitiva – non ha come fine la soddisfazione di interessi precostituiti o di interessi politici.

Mentre gli altri organi dello Stato e così i poteri dello Stato, fissano le loro finalità politiche più o meno contingenti, i Giudici, al contrario, non sono deputati a servire o raggiungere un interesse pregiudiziale, ma ad accertare il vero, e quindi anche il giusto, a seguito di un contraddittorio tra interessi in conflitto. E nel caso del Giudice penale, i due interessi che dibattono innanzi a lui sono, da un lato, l’interesse a riconoscere quel Tizio responsabile di tal reato, e, dall’altro lato, l’interesse a dimostrar che l’accusa si sbaglia e che quel Tizio è innocente (oppure che quel Tizio ha commesso un fatto del tutto diverso).

E si badi: è proprio il fatto che tale attività giurisdizionale sia priva di indirizzi politici a render tale attività – o meglio: il Giudice – vincolata soltanto al diritto. Ed ancora, in tale attività il Giudice diviene funzionale alla tutela dei diritti e delle libertà del singolo che ad esso si rivolge anche per resistere al potere politico e democratico. In questo senso si deve poter cogliere il profondo significato dell’affermazione, di cui si è tributari a John Stuart Mill, secondo la quale tramite il potere giudiziario si pratica la garanzia di tutti i cittadini contro lo stesso governo rappresentativo, come se questo avesse riservato al singolo giudice quei poteri che vengono lasciati “in mani non direttamente responsabili verso il popolo” e che sono “precauzioni che il potere dominante vuol che sian prese contro i suoi stessi errori”.

Non vi è poi alcun dubbio che quel singolo Giudice nell’attività che gli è propria ovvero la interpretazione del diritto e il discernimento della verità di questo o quell’altro fatto portati alla sua attenzione, quel singolo Giudice, si diceva, non può esser privato della cultura sua propria, e con la cultura anche della sua sensibilità latamente politica, posto che le leggi ed i loro codici presi da soli cadon a terra e necessitano sempre della attività dell’interprete.

Questa affermazione è tanto vera che il grande normanno Tocqueville aveva in uggia il rischio che il legista si riducesse a mera e meccanica machine à droit: ne sarebbe uscita ammaccata quella funzione, appunto, di contropotere posta a tutela dei diritti del singolo (ed a questo al fondo servono gli armamentari delle costituzioni scritte e rigide, o dei Bill of Rights, o delle Petition of Rights, o degli Habeas Corpus o delle Carte dei diritti).

In questo senso è corretto affermare che il Giudice non deve esser un soggetto rappresentativo, non dovendo alcun interesse o volontà condizionarne il giudizio, giudizio che deve esser orientato solo ed unicamente alla tutela dei diritti e delle libertà. Questo è il significato della formula che vuole che il Giudice giudichi in nome del popolo: non di una maggioranza, visto che è posto a tutela anche di una minoranza sino all’estremo della minoranza più risibile che è per l’appunto il singolo, l’individuo, a prescinder dalla sua cittadinanza, etnia, credo religioso o qualsiasi altro orientamento.

Tutto questo per dire non solo che è interesse di tutti, come singoli e come individui, che l’ordine giudiziario sia autonomo ed indipendente e per esser tale lo si debba articolare in modo da risponder alla propria coscienza ed alla propria intelligenza ed al diritto, ma anche per ribadire ciò che gli alternati timori paventati dai sostenitori del No non voglion comprendere. Il disegno complessivo che esce dalla riforma costituzionale non modifica in peggio le garanzie dell’ordine giudiziario, che anzi, in entrambe le componenti, quella giudicante e quella inquirente, ne esce rafforzato.

Ne esce rafforzata ed innalzata la garanzia della magistratura giudicante, che viene ulteriormente a caratterizzarsi, come potere diffuso, per la ampliata terzietà, intesa come estraneità agli interessi, diretti o indiretti, immediati o mediati, delle parti del processo, sian esse l’accusa o la difesa; ne viene ribadita e riaffermata la indipendenza, intesa quale estraneità al sistema politico e ad ogni sistema di poteri, esterni ed anche interni al proprio ordine.

Ne esce consolidata, poi, la tutela della magistratura inquirente che ottiene la conferma delle garanzie di indipendenza previste dalla costituzione con sostanziale superamento della originaria riserva di legge ordinaria per la definizione delle sue guarentigie. Ed infine, si supera l’erronea pretesa che il Consiglio della Magistratura debba rappresentare una sorta di parlamentino della magistratura: non era previsto che lo fosse nel tessuto della Carta costituzionale che lo ha definito quale organo di rilievo costituzionale, privo di qualsivoglia pretesa di esser il – o un – vertice dell’ordine giudiziario: si è detto, infatti, che la forza dell’ordine giudiziario è data dalla sua natura di potere diffuso.

In questo senso, quindi, non solo la proposta di riforma merita apprezzamento, ma deve ritenersi che costituisca, oltre che la conclusione ordinamentale del processo di revisione iniziato con l’introduzione del processo accusatorio, anche una occasione per stabilire rafforzate garanzie per l’ordine giudiziario nel suo complesso e, suo tramite, per ciascun individuo debba oggi ed in futuro invocare la sua tutela.

Detto altrimenti ed a mo’ di chiosa finale: a tutela non solo della Costituzione quale atto scritto, ma anche di quella superiore categoria storica e politica che si chiama costituzionalismo liberale, la cui eredità lasciataci dalle lotte contro l’assolutismo condotte in Inghilterra quattro secoli fa avremmo il dovere di non dilapidare.