Il Board of Peace è il vecchio diritto internazionale. Anche il nuovo?
Diritto e libertà

Nel considerare le dinamiche recenti che attraversano la Striscia di Gaza, e in particolare l’iniziativa conosciuta come Board of Peace for Gaza, appare inevitabile tracciare un parallelo con episodi storici che, pur appartenendo a contesti radicalmente diversi, mostrano una sorprendente continuità nella grammatica del potere internazionale. In particolare, tali episodi consentono di osservare come il diritto internazionale venga mobilitato, piegato e reso funzionale alla creazione di nuove entità di governo. Più che come limite esterno al potere, il diritto emerge in questi contesti come una delle forme attraverso cui il potere stesso si organizza, si stabilizza e si legittima.
Tra questi, il processo che condusse, nel XIX secolo, alla nascita dello Stato Libero del Congo sotto Leopoldo II di Belgio costituisce un caso emblematico, in quanto evidenzia come il diritto internazionale possa smettere di essere visibile, pur restando operante e come la sovranità possa essere giuridicamente scomposta e riassegnata a favore di attori che non agiscono come Stati ma come soggetti privati, mascherati da filantropi. Nel caso del Congo del XIX secolo, Leopoldo II non agiva come sovrano di uno Stato, ma come soggetto privato, utilizzando associazioni apparentemente scientifiche e umanitarie per accumulare potere territoriale e politico.
Era il 1876 quando Leopoldo II invitò personalità di diverse nazionalità al palazzo reale di Bruxelles per la Conférence de géographie de Bruxelles dedicata all’Africa. La conferenza si concluse con la creazione dell’Association Internationale Africaine (AIA), posta sotto la presidenza del sovrano belga, e con il mandato di sviluppare esplorazioni scientifiche e iniziative filantropiche apparentemente neutrali. Contestualmente, Leopoldo II incaricò l’esploratore britannico Henry Morton Stanley di condurre spedizioni nel bacino del Congo e di stipulare trattati preliminari con i capi locali, ponendo così le basi giuridiche e operative per la futura costituzione dello Stato Libero del Congo e per l’occupazione belga del territorio.
Successivamente, tra il 1884 e il 1885, la Conferenza di Berlino sancì il riconoscimento internazionale dello Stato Libero del Congo, con Leopoldo II in qualità di sovrano. Veniva così creato uno Stato formalmente riconosciuto, nel quale tuttavia la sovranità risultava giuridicamente scomposta e riassegnata. Leopoldo II non era sovrano di uno Stato preesistente, ma continuava ad agire come soggetto privato; eppure il suo dominio fu legittimato come Stato riconosciuto, pur in assenza di un popolo sovrano. In questo contesto, l’Africa veniva rappresentata come terra nullius, priva di sovranità “civilizzata”, di diritto pubblico e di soggettività internazionale piena. Il diritto internazionale, pur restando in larga misura invisibile, operava attraverso norme, trattati e riconoscimenti diplomatici, legittimando un’occupazione e uno sfruttamento sistematico senza assumersi una responsabilità diretta per la violenza esercitata. In tal modo, il diritto non si limitava ad accompagnare l’espansione del potere coloniale, ma ne costituiva una delle principali forme di organizzazione e razionalizzazione giuridica.
Lo Stato Libero del Congo ieri e il Board of Peace oggi condividono la stessa grammatica del potere internazionale, seppur attraverso strumenti diversi: legittimazione formale dall’alto, esclusione dei soggetti governati e centralità della persona promotrice. Il Board of Peace viene proposto come organismo internazionale con finalità umanitarie e di supervisione della governance, ma con una struttura fortemente personalizzata, nella quale la leadership del presidente degli Stati Uniti assume un ruolo permanente e decisionale, capace di condizionare la partecipazione degli Stati membri, legata peraltro a contributi finanziari significativi.
Come nel caso del Congo, la multilateralità appare più formale che sostanziale: esistono criteri di inclusione selettiva e forme di partecipazione condizionate dalla capacità di incidere sui processi decisionali, mentre i soggetti direttamente interessati - i palestinesi - restano marginalizzati. Il diritto internazionale opera, in questo quadro, in modo indiretto, attraverso richiami a risoluzioni ONU, autorizzazioni e riconoscimenti formali, lasciando tuttavia al Board un ampio margine di discrezionalità. Anche in questo caso, il diritto internazionale non si presenta come istanza di controllo sostanziale del potere, ma come cornice formale entro cui esso viene reso accettabile, normalizzato e politicamente spendibile.
Questi tratti non vanno intesi come mere anomalie storiche o scelte contingenti, ma come espressione ricorrente di una razionalità giuridico-politica che emerge quando il diritto internazionale non è sorretto da istituzioni capaci di renderlo effettivamente vincolante. Entrambe le entità utilizzano il linguaggio umanitario o della pace come strumento di legittimazione, rendendo secondarie la rappresentanza politica e l’autodeterminazione dei soggetti locali; entrambe centralizzano l’autorità attorno alla figura promotrice - Leopoldo II allora, il presidente degli Stati Uniti oggi - riducendo le istituzioni multilaterali a strumenti di ratifica piuttosto che a organi decisionali effettivi; entrambe presentano strutture formalmente internazionali ma sostanzialmente asimmetriche; entrambe sfruttano l’ambiguità giuridica come risorsa strategica, esercitando potere senza vincoli multilaterali completi; entrambe, infine, legano la partecipazione alla disponibilità di capitale o di risorse. In tale prospettiva, il diritto internazionale resta operativo ma invisibile, più funzionale alla gestione del potere che alla tutela dei diritti dei soggetti direttamente interessati, operando come dispositivo di legittimazione piuttosto che come limite effettivo all’esercizio dell’autorità.
Questi episodi mostrano come, tanto nel XIX secolo quanto oggi, il diritto internazionale tenda a riflettere e incorporare la volontà di chi esercita potere qualora non venga rafforzato e reso effettivamente vincolante. È essenziale, oggi più che mai, evitare di legalizzare una forma moderna di violenza coloniale prima ancora di intraprendere iniziative internazionali. Lo stesso rischio che caratterizzò il Congo sotto Leopoldo II si ripropone nel caso del Board of Peace: in assenza di una partecipazione effettiva dei soggetti governati, di trasparenza nei processi decisionali e di un reale rafforzamento delle istituzioni multilaterali, le dinamiche del passato rischiano di riemergere, travestite da pace, filantropia o supervisione internazionale.
Oggi, recuperare memoria storica e coscienza politica significa rafforzare il diritto internazionale e le istituzioni multilaterali esistenti, evitando di sostituirle con organismi fortemente personalizzati che rischiano di riprodurre logiche coloniali sotto nuove forme di legittimazione morale. Il Board of Peace, pur nella diversità storica e geografica, rappresenta il futuro probabile del diritto internazionale qualora questo rinunci a confrontarsi con il potere: un diritto che continua a esistere formalmente, ma che nella pratica non vincola chi detiene la reale capacità decisionale, esclude i governati e trasforma il linguaggio della pace in uno strumento di legittimazione più che di tutela. Ciò richiede tuttavia di riconoscerne preliminarmente la natura storica e politica, e di sottrarlo all’illusione di una neutralità che, nei momenti di crisi dell’ordine internazionale, tende sistematicamente a dissolversi.
La differenza, e al tempo stesso il punto di speranza, risiede nel fatto che oggi queste dinamiche possono essere osservate, analizzate e criticate prima che diventino norme consolidate. Il diritto internazionale, se recuperato e rafforzato, resta lo strumento attraverso il quale è ancora possibile evitare di ripetere gli stessi errori del passato.






