bimbi Lodi big

Tutto è bene quel che finisce bene. Una raccolta fondi promossa dal Comitato Uguali Doveri di Lodi è riuscita, in poche ore, a sanare lo scempio denunciato qualche giorno fa dal servizio di Piazza Pulita. Ora le famiglie extracomunitarie potranno tornare a pagare, per i loro figli, le stesse rette agevolate, per mensa e scuolabus, che il Comune aveva loro negato.

La vicenda, però, è emblematica dei nostri tempi e di quel che l’Italia sta diventando o potrebbe diventare in futuro. Analizzarla e capirla, perciò, è fondamentale. L’esclusione delle famiglie extracomunitarie, formalmente, deriva dalle difficoltà burocratiche, chiamiamole così, introdotte dalla delibera n.28 del Consiglio Comunale di Lodi che ha modificato il “Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate”.

Prima di affrontare il merito della questione, vorrei leggere insieme a voi la delibera e, con lo sguardo da sindaco di un piccolo comune, fare alcune considerazioni sulla forma. Siamo soliti pensare che un eletto – in questo caso il Sindaco e il suo Consiglio Comunale – possegga una discrezionalità assoluta nell’effettuare le sue scelte. Questo non è vero. La discrezionalità che esercitiamo, infatti, deve sempre avvenire all’interno della legge ed essere motivata da un interesse superiore.

Quella del Comune di Lodi lo è? Vediamolo insieme.

La normativa che regola il funzionamento e le attribuzioni dei Comuni italiani è il Decreto Legislativo 267/2000, comunemente noto come “Testo Unico degli Enti Locali”. L’articolo 7 si occupa della potestà regolamentare dei Comuni:

«1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni».

Come vedete la discrezionalità nell’adozione dei regolamenti è subordinata al fatto che si tratti di materie di propria competenza e che siano rispettati i principi fissati per legge e per statuto.

Ma lo Statuto del Comune di Lodi, all’articolo 2 (Principi fondamentali), comma 1 recita:

«1. Sono finalità preminenti del comune di Lodi lo sviluppo economico e sociale, l'affermazione dei valori umani, il soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini perseguendo, in particolare, il principio delle pari opportunità e la solidarietà con i più deboli e gli svantaggiati, la tutela e la promozione della salute dei cittadini, la salvaguardia e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni della sua popolazione, la tutela delle sue risorse e del suo patrimonio storico, artistico ed ambientale, la fedeltà agli ideali della pace e della fratellanza fra i popoli».

La modifica al Regolamento per l’accesso alle prestazioni agevolate del Comune di Lodi, rispetta i principi elencati nel suo Statuto? A me pare proprio di no.

Passiamo ora alla delibera vera e propria: la modifica del regolamento potrebbe, in teoria, essere dettata dalla necessità di rispettare un principio introdotto da una legge.

Apparentemente, è proprio quello che il Consiglio Comunale di Lodi dice di voler fare, rilevando la necessità, unico comune in tutta Italia, di adeguare il proprio regolamento alla disciplina recata dall’art. 3 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in cui si afferma che chi è cittadino di un paese extra UE non può autocertificare cose non verificabili dalla Pubblica Amministrazione italiana.

A partire da questa considerazione, il Consiglio Comunale chiede, allora, alle famiglie di extracomunitari di presentare una certificazione su redditi e patrimoni detenuti all’estero, anche in caso di loro assenza (art.8, comma 5).

Questa richiesta è assurda per due motivi:

1. la contabilizzazione dei redditi e patrimoni esteri esistenti è già prevista nella dichiarazione I.S.E.E. che le famiglie devono consegnare in Comune e quindi, di fatto, si sta chiedendo un adempimento burocratico aggiuntivo che è assolutamente inutile;

2. il regolamento non è chiaro e, se interpretato alla lettera, sembra voler chiedere al cittadino extracomunitario di presentare una certificazione per ogni stato estero in cui non possiede immobili o redditi.

«I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono produrre - anche in caso di assenza di redditi o beni immobili o mobili registrati - la certificazionerilascia dalla competente autorità dello Stato esterno». (Nota: i refusi sono presenti nel documento originale)

Prevengo una obiezione: se la famiglia in questione non dichiara un reddito estero non sta forse accedendo a un’agevolazione a cui non ha diritto? Risposta: il reddito estero extra Ue non dichiarato lo possono avere anche i cittadini italiani. Perché a loro questa "presunzione di colpevolezza" non si applica?

Infine all'articolo 8, comma 6 si afferma che l'obbligo di certificazione non si applica ai «cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei cui Paesi di appartenenza è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni indicate al precedente comma».

Il Comune di Lodi avrebbe dovuto, entro il 31/12/2017, predisporre «l’elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria».

Lo ha fatto? Dopo una lunga ricerca e grazie a una segnalazione, sono riuscito a trovare la lista di paesi “esclusi” dall’adempimento: sono Afghanistan, Libia, Siria e Yemen e risultano da un «elenco (versione 151 del 6 ottobre 2017) formulato da IHS Markit, che li classifica con un grado di rischio “Estremo” o “Grave”. Ci sono due problemi. Il primo è che questa lista è ridicola. Sono ritenuti “sicuri” paesi come l’Iraq, il Sudan del Sud, la Nord Corea, la Repubblica Centrafricana e altri paesi dove è a fortissimo rischio la sicurezza di un turista, figuriamoci quella di un cittadino che se ne è andato.  Confrontatela con quella preparata dal Dipartimento di Stato americano.

Il secondo problema è che il regolamento non parlava di escludere i paesi in cui il rischio per la sicurezza è estremo o grave, ma quelli in cui era impossibile ottenere la certificazione richiesta in comune. Dalle testimonianze del video risulta che una famiglia, pur essendo andata in Marocco e pur essendosi fatta rilasciare una certificazione, l’ha vista poi rifiutare dal Comune .

In conclusione, il provvedimento è una scelta non motivata da nulla se non dalla volontà di escludere dalle agevolazioni, in maniera occulta, una ben determinata categoria di persone (gli extracomunitari). Ricordiamoci sempre che la burocrazia deve essere al servizio del cittadino, non contro di lui, quindi deve limitarsi allo stretto necessario per garantire un servizio in maniera efficiente. In questo caso, invece, la burocrazia ha una duplice funzione: da una parte è un’arma utilizzata per escludere una ben determinata categoria di persone dall’accesso a un servizio, dall’altra un paravento per nascondere la vera motivazione e gli obiettivi alla base di quel provvedimento. Ma questi ultimi sono chiari e li conosciamo tutti.