Il diavolo si nasconde nei dettagli. Mentre infuria tra le forze politiche la guerra di propaganda sulla "IMU prima casa", in Commissione Bilancio alla Camera viene approvato un emendamento al decreto IMU che - se confermato dal voto in aula e poi al Senato - indebolisce pesantemente il diritto di proprietà privata. All'articolo 6 del decreto (n. 102 del 2013) spunta infatti l'attribuzione alle Prefetture del potere di "graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto". Non è la prima volta che si tenta per via legislativa di sottrarre all'autorità giudiziaria il potere di determinare il momento in cui il proprietario ha diritto a rientrare in possesso del proprio immobile.

blocco sfratti XL

Oltre che un'evidente intromissione del potere esecutivo nelle prerogative di quello giudiziario, la norma lederebbe in modo pesante i diritti dei proprietari. Il Prefetto sarebbe soggetto ad ogni tipo di pressione politica e mediatica che in moltissimi casi lo porterebbero ad invocare (come è accaduto quando una norma analoga è stata in vigore) imprecisate situazioni di disagio sociale per rimandare l’esecuzione di provvedimenti ai quali il locatore ha pieno diritto. Come non comprendere l'effetto negativo di una tale norma sulla certezza delle regole e sul rispetto dei contratti? Quando ad una regola si preferisce la discrezionalità, sia pure quella di un prefetto, s'indebolisce lo stato di diritto.

La stessa Corte Costituzionale, d’altronde, ha avuto modo di ricordare – con la sentenza n. 321 del 1998 – come il legislatore non possa consentire (neppure) “al prefetto, nel determinare puntualmente tempi e modalità di concessione della forza pubblica anche in deroga all’ordine delle richieste, di conoscere delle singole esecuzioni con un intervento che (…) perde i caratteri della mera collaborazione all’esecuzione forzata, della ausiliarietà e della strumentalità rispetto al provvedimento giurisdizionale. Si tratta di un intervento che giunge a determinare un sostanziale differimento amministrativo della singola esecuzione forzata, incidendo in tal modo sul principio costituzionale della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive. Difatti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24, primo comma, Cost.) comprende la fase dell’esecuzione forzata, la quale é diretta a rendere effettiva l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, che non può essere elusa o condizionata da valutazioni amministrative di opportunità”.

Da segnalare anche la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5233 del 1998, per cui, nell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio, “la prestazione della forza pubblica si configura non come un provvedimento discrezionale, bensì come un vero e proprio atto dovuto da parte dell’amministrazione di polizia”; “una volta concesso il nulla osta per l’assistenza della forza pubblica a seguito della riconosciuta eseguibilità dello sfratto, il provvedimento di concessione, trattandosi ormai di atto dovuto privo di discrezionalità amministrativa, può essere sospeso o differito soltanto per motivi tecnici”.

Se sono chiare le buone intenzioni di chi ha voluto l'introduzione della norma (permettere al Prefetto di "governare" il calendario degli sfratti, anche in virtù della maggiori risorse attribuite dal decreto alle regioni per il contrasto del disagio abitativo), lo sono altrettanto gli effetti nefasti. Soprattutto nelle aree più disagiate, al Sud come nelle periferie delle grandi città, il Prefetto conterebbe fino a cento, poi fino a mille, poi fino a diecimila e a volte all'infinito, prima di disporre l'intervento della forza pubblica nell'esecuzione di un provvedimento di sfratto. Siamo sicuri che tutto ciò non avrà come unico effetto quello di disincentivare la locazione dai parte dei proprietari? Con meno case a disposizione, ci rimetterebbero anche e soprattutto gli inquilini onesti.